LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 19-01-1987
REGIONE TOSCANA

Istituzione dell' anagrafe del cane e norme
particolari per la prevenzione del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 6
del 28 gennaio 1987
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 1.  In ogni Unità  Sanitaria Locale è  istituita l' anagrafe
del cane.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  L' anagrafe canina è  gestita dai Servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali in collaborazione
con i Comuni, le associazioni intercomunali e le comunità
montane, secondo le disposizioni della presente
legge e gli indirizzi di coordinamento emanati
con apposita direttiva dal Dipartimento Regionale alla
Sicurezza Sociale.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani devono provvedere all' iscrizione dei medesimi
all' anagrafe canina regionale presso le sedi e secondo
gli orari che per ogni comune verranno stabiliti dall'
autorità  comunale, d' accordo con i Servizi veterinari
ed in conformità  degli indirizzi di coordinamento
di cui al precedente articolo.
  2.  L' iscrizione deve avvenire tra il sesto e l' ottavo
mese di età  del cane e per i cani di età  superiore
entro trenta giorni dall' inizio della detenzione.
  3.  All' atto dell' iscrizione viene compilata dal veterinario
addetto apposita scheda che oltre ai dati
segnaletici dell' animale dovrà  riportare anche le generalità
complete e l' indirizzo del proprietario o detentore,
nonchè  il codice anagrafico assegnato all' animale.

 

 

ARTICOLO 4

 1.  In occasione della denuncia o al medesimo entro
i due mesi successivi, i cani iscritti all' anagrafe canina
regionale, devono essere identificati con il codice assegnato
all' atto dell' iscrizione, impresso con tatuaggio.
  2.  Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi
veterinari delle UUSSLL e potranno essere eseguite,
con spese a carico dei privati, anche da veterinari
liberi esercenti ai quali tale attività  sia stata
formalmente consentita da parte delle UUSSLL.
  3.  Le suddette operazioni devono essere praticate
con metodi che non arrechino danno all' animale, di
norma sulla faccia interna della coscia destra ed in
modo che cifre e numero risultino impressi in maniera
chiara e leggibile per tutta la vita dell' animale.

 

 

ARTICOLO 5

 1.  Le persone che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono proprietarie o detentrici di
cani sono tenute entro i successivi dodici mesi ad
iscrivere gli animali all' anagrafe, secondo modalità  e
tempi che verranno stabiliti dalle competenti autorità
comunali, su proposta dei Servizi veterinari delle
Unità  Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 6

 1.  Per i cani provenienti da Regioni nelle quali
sia stato attivato il Servizio si anagrafe canina e di
marcatura, si procederà  alla sola iscrizione, considerando
validi i contrassegni già  apposti.
  2.  Per i cani provenienti invece da Regioni nelle
quali non è  ancora istituito tale servizio, si procederà
nei termini di tempo previsti agli artt. 3 e 4, sia alla
iscrizione che alla marcatura dei medesimi.

 

 

ARTICOLO 7

 1.  le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina
ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti
alle Forze Armate ed alla Polizia, nonchè  per
un periodo massimo di tre mesi, ai cani al seguito
del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in
soggiorno sul territorio regionale a scopo di lavoro,
caccia, addestramento, turismo.

 

 

ARTICOLO 8

 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di
cani segnaleranno all' Ufficio di Polizia Urbana del
Comune di residenza:
  a) entro il terzo giorno successivo all' evento la scomparsa
o la morte dell' animale;
  b) entro e non oltre i 15 giorni successivi il trasferimentpo
della loro residenza o la cessione a qualsiasi
titolo  dell' animale.
  2.  La segnalazione di cui al precedente punto a)
deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più
rapido e successivamente confermata per iscritto;  quella
di cui al punto b) dovrà  contenere le indicazioni
relative alla nuova residenza ed alle generalità  del
nuovo detentore.
  3.  Gli Uffici comunali di Polizia Urbana trasmetteranno
immediatamente le segnalazioni loro pervenute
al Servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale
competente per territorio.
  4.  La mancata segnalazione nei tempi stabiliti al
punto a) della scomparsa o della morte dei cani, comporta
una sanzione pari a quella fissata dall' art. 14
primo comma n. 2  per abbandono di animale, salvo
che il proprietario o il detentore dello stesso non possa
domostrare che la mancata segnalazione è  stata causata
da cause di forza maggiore.

 

 

ARTICOLO 9

 1.  E' vietato a chiunque abbandonare i cani.  Il
proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane,
per sopravvenute impossibilità  di mantenimento dell'
animale, può  chiedere al Sindaco del Comune di residenza
l' autorizzazione a consegnare il cane alla struttura
pubblica o privata.  La domanda deve contenere
la documentazione comprovante le cause di forza maggiore
che ne impediscono la detenzione.  Il Sindaco
approva o respinge la domanda entro 30 giorni dalla
presentazione della richiesta.  In caso di mancata risposta
la domanda si intende approvata.

 

 

ARTICOLO 10

 1.  Cucciolate indesiderate od animali vecchi od
ammalati possono essere soppressi, in modo eutanasico,
soltanto dal Servizio veterinario delle Unità  sanitarie
Locali o da veterinari liberi proffessionisti che
rilasceranno agli interessati apposita dichiarazione.  Il
canile pubblico prima di sopprimere l' animale è  tenuto
a verificare la possibilità  di affidarlo al canile
privato.

 

 

ARTICOLO 11

 1.  Il servizio di cattura dei cani randagi e la gestione
dei canili da parte delle UUSSLL competenti
per territorio in adempimento del regolamento di polizia
veterinaria 8/ 2/ 1954, n. 320, devono avvenire
nel rispetto dei principi umanitari e delle norme igienico -
sanitarie.
  2.  Agli stessi criteri deve essere improntata la gestione
dei canili privati, che anche a tal fine sono sottoposti
al controllo dei Servizi veterinari delle Unità
Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 12

 1.  La cessione ad Enti o privati, prevista dall'
art. 85 dell' innanzi citato regolamento di polizia veterinaria,
di cani catturati sprovvisti di tatuaggio, potrà
avvenire previa iscrizione all' anagrafe e tatuaggio.

 

 

ARTICOLO 13

 1.  Le Unità  Sanitarie Locali, nell' ambito dell' attività
di educazione sanitaria prevederanno appositi
programmi - riguardanti anche i metodi di controllo
e programmazione delle nascite delle cucciolate -
per sensibilizzare la pubblica opinione ed in particolare
la popolazione scolastica in ordine alle problematiche
concernenti la lotta al randagismo, alla profilassi
delle zoonosi ed al rapporto uomo - animale - ambiente.
  2.  Tale attività  di educazione sanitaria sarà  svolta
dal Servizio veterinario delle Unità  Sanitarie Locali
in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato,
protezionistiche e naturalistiche e, in ambiente
scolastico, con i Provveditorati agli Studi.

 

 

ARTICOLO 14

 1.  Per l' inosservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  1.  da L. 100.000 a L. 300.000 per le violazioni di
cui agli artt. 3, 4, 5 e 7;
  2.  da L. 200.000 a L. 1.000.000 per violazioni di
cui all' art. 9.
  2.  Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente
sono riscossi dalle Unità  Sanitarie Locali ed
acquisite ai relativi bilanci con destinazione alle finalità
della presente legge.

 

 

ARTICOLO 15

 1.  All' onere per l' attuazione della presente legge
le Unità  Sanitarie Locali della Regione faranno fronte
con la quota del Fondo Sanitario regionale loro assegnata.

 

 

ARTICOLO 16

 1. La presente legge entra in vigore 180 (centoottanta
giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
 La presente Legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Tiscana.
 Firenze, 19 gennaio 1987
 La presente legge è  stata approvata dal Consiglio
Regionale il 9 dicembre 1986 ed è  stata vistata dal
Commissario del Governo il 12 gennaio 1987.